Come prevedibile, anche la pubblicazione del DPCM del 3 novembre contenente ulteriori indicazioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 ha suscitato fra i cacciatori numerose domande inerenti lo svolgimento dell’attività venatoria. Vediamo di dare alcuni utili chiarimenti che possano essere di guida per interpretare le numerose indicazioni del Decreto

Roma, 3 novembre 2020 – Malgrado nessuno dei provvedimenti contenuti nel testo del DPCM 3 novembre 2020 firmato dal Primo Ministro Giuseppe Conte nelle scorse ore riguardi direttamente l’attività venatoria, che in quanto tale non viene mai presa in considerazione, è ovvio che anche la caccia sia una attività che come tutte le altre deve sottostare alle norme previste per limitare il virus, alla cui osservanza e massimo rispetto come Federazione invitiamo tutti i cittadini.

Numerose quindi le conseguenze portate dal Decreto, il cui scopo – è bene tenerlo sempre presente – è quello di limitare il più possibile i movimenti di persone sul territorio e gli assembramenti, possibili occasioni di trasmissione del virus.

Il DPCM ultimo è diviso sostanzialmente in una serie di dettami validi su tutto il territorio nazionale e in una parte che – fatti fermi questi – demanda alle Regioni e alla Province autonome ulteriori approfondimenti legati alla situazione epidemiologica in cui ricadono.

A livello nazionale il principale vincolo è quello dell’orario, dal momento che “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Esemplificando, uscire alle 4 per recarsi all’appostamento o sul terreno di caccia si ritiene non sia contemplato come situazione di necessità.

Per il resto della giornata su tutto il livello nazionale vige una forte raccomandazione a non spostarsi, né con mezzi pubblici né privati, che tuttavia non è un divieto. Quindi essendo la caccia attività che per sua natura favorisce il distanziamento sociale ed è esercitata in luoghi aperti, si ritiene che dalle ore 5.00 alle ore 22.00 ci si possa muovere per recarsi e fare ritorno dalle zone ove viene esercitata (ovviamente osservando i limiti di orario previsti dalla normativa relativa).

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